l bonus fiscale di detrazione delle spese ai fini Irpef e Ires, legato agli interventi di risparmio energetico, viene prorogato per i primi sei mesi del 2013. Cerchiamo di riepilogare tutte le novità in questa importante materia e, soprattutto, andiamo a scoprire cosa sia cambiato rispetto alla normativa precedente, e in che modo le innovazioni apportate con il decreto sviluppo possono produrre opportune semplificazioni a quanto già da tempo previsto sul territorio italiano.
Lo ricorda piuttosto bene Il Sole 24 Ore in un approfondimento di pochi giorni fa, laddove evidenzia come la norma modificata oltre a ridurre il bonus percentuale dal 55% al 50% fino al 30 giugno 2013, “prevedeva di mantenere fermi i «valori massimi» della detrazione, comportando così un incremento dei limiti massimi di spesa agevolabile. Ad esempio, per la coibentazione esterna di un edificio, il limite massimo di spesa agevolabile, fino alla fine di quest’anno, di 109.090,91 euro (detrazione massima del 55%, pari a 60.000 euro), sarebbe diventato per i primi sei mesi del 2013 di 120.000 euro, mantenendo invariata la detrazione massima del 50% a 60.000 euro. Questa disposizione del Dl sviluppo è stata sostituita dall’emendamento che proroga fino al 30 giugno 2013 la classica detrazione del 55 per cento. Quindi, il limite massimo di spesa detraibile al 55% rimarrà ancora di 109.090,91 euro per i pannelli solari, 54.545,45 euro per l’impianto di riscaldamento, 109.090,91 euro per cappotti, coperture, pavimenti e finestre e di 181.818,18 euro per la riqualificazione energetica generale dell’edificio”.
Pertanto, massima attenzione da parte di quei contribuenti che avevano pianificato di sfruttare al massimo i limiti di spesa previsti dal dl sviluppo e ora sostituiti. Ad esempio – ricorda ancora il quotidiano – “Ad esempio, ritornando al caso della coibentazione dell’edificio, se il contribuente aveva previsto di spendere 120.000 euro nei primi sei mesi del 2013, usufruendo di una detrazione Irpef di 60.000 euro (50% di 120.000 euro), a seguito dell’emendamento approvato potrà detrarre il 55% di 109.090,91 euro, mantenendo invariato il suo vantaggio fiscale, sempre pari a 60.000 euro, ma non potrà ottenere alcuna altra agevolazione fiscale per la parte di spesa che eccede i 109.090,91 euro, cioè sui 10.909,09 euro. Considerando che gli interventi sul risparmio energetico sono agevolati anche al 36%, non dovrà essere tentato di effettuare il bonifico di questi 10.909,09 euro residui con la causale del 36%, in quanto la detrazione del 55% sul risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali”.