In condominio gli animali domestici possono vivere tranquillamente, per la gioia dei nostri amici a quattro zampe (e non solo). Tuttavia, è bene ricordare che, quando si parla di pacifica convivenza condominiale, la libertà di poter ospitare gli animali domestici in casa propria non deve essere confusa con l’assenza di regole in merito. Cerchiamo allora di comprendere quali sono i limiti che devono essere rispettati nella conduzione di animali domestici in condominio.
Di norma, la presenza di animali domestici in condominio è disciplinata dalla presenza di un regolamento condominiale: in alcuni casi, i regolamenti possono addirittura vietare la presenza di animali domestici nelle zone condominiali, con validità esclusiva di quelli “contrattuali” (cioè, di quelli approvati da tutti i condomini).
Più frequente è il caso in cui all’interno dei regolamenti condominiali vi sia una clausola che impedisce la detenzione di animali domestici che arrechino disturbo. In questa ipotesi, spetterà a chi invoca la clausola dimostrare il disturbo che viene creato dagli animali. In ogni caso, è sempre bene controllare ciò che sostiene il regolamento condominiale, al fine di evitare sgradite sorprese durante la conduzione dell’appartamento e dell’animale (a proposito, le liti di condominio coinvolgono il 26% degli italiani).
È pur vero, comunque, che i regolamenti condominiali non possono eccedere principi costituzionali o pacifici. Significativa è, in materia, la sentenza n. 12028/93, che di fatti stabilisce che “in tema di condominio di edifici, il divieto di tenere negli appartamenti animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva, sicché, in difetto di un’approvazione unanime, le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso, con il loro voto favorevole, alla relativa approvazione, giacché le manifestazioni di voto in esame, non essendo confluite in un atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti unilaterali atipici, di per sé inidonei ai sensi dell’art. 1987 c.c., a vincolare i loro autori, nella mancanza di una specifica disposizione legislativa che ne preveda l’obbligatorietà”.
Pertanto, è invalido il divieto di detenere animali che derivi da una delibera assembleare che non abbia raggiunto l’unanimità. La delibera presa a maggioranza è invalida, poiché limitativa delle proprietà individuali.
Se il tema è di vostro interesse, date un’occhiata qua: Animali in condominio, si ai gatti nelle parti comuni.