Ieri abbiamo avuto modo di scorgere in che modo sia possibile domandare la restituzione o la regolarizzazione del versamento Imu errato. L’occasione ci è fornita, anche oggi, dalla risoluzione n. 2/Df del 13 dicembre 2012 da parte del Dipartimento delle Finanze, che contribuisce a risolvere le incertezze e i margini di interpretazione legati alla presentazione dell’istanza, da avanzarsi ai Comuni di riferimento anche per le quote riservate allo Stato.
Ipotizziamo, ad esempio, il caso del versamento allo Stato e al comune di un importo non dovuto. In questo caso, ammettendo che il contribuente abbia maturato un credito nei confronti del comune e dello Stato per aver versato ad entrambi importi non dovuti, per ottenere il rimborso deve presentare un’unica istanza al solo comune. In questo modo – evitando la duplicazione delle richieste allo Stato – è stata prevista una chiara semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, e di tutela dell’affidamento e della buona fede (vedi anche Rimborso Imu per codici errati).
Per quanto concerne l’iter di liquidazione al comune dell’eventuale rimborso della quota versata allo Stato, la risoluzione rimanda a chiarimenti successivi.
Nell’ipotesi in cui, invece, sia stata aversata allo Stato una quota Imu dovuta al Comune, e il contribuente abbia pertanto maturato un credito Imu solo nei confronti dello Stato, in quanto ha versato una quota erariale superiore al dovuto, per ottenere il rimborso dovrà presentare un’istanza al comune per l’importo pari alla differenza tra la somma versata allo Stato e quella dovuta al comune (vedi anche Mancato pagamento Imu: ecco come ravvedersi!).
Infine, per quanto concerne il versamento allo Stato di un importo non dovuto, con il contribuente che – a margine di quanto sopra – debba pagare un determinato importo a favore del comune, lo stesso dovrà presentare all’ente locale un’istanza nella quale deve evidenziare che il saldo è stato versato tenendo conto della somma erroneamente pagata allo Stato all’acconto di giugno.