Con il passaggio dall’applicazione dell’Ici a quella dell’Imu, cambia anche la regola sul pagamento dell’imposta sull’immobile delle case assegnate. Nell’ipotesi di abitazioni assegnate in sede di separazione o di divorzio, infatti, la soggettività passiva ai fini del tributo comunale sugli immobili non ricade più – come valeva l’ordinario criterio della titolarità formale del bene – dal titolare del bene. Con l’Imu, infatti, la soggettività passiva compete unicamente all’assegnatario dell’alloggio, a prescindere dalla titolarità formale dello stesso.
In altri termini, se il coniuge non assegnatario è proprietario dell’intero immobile, il bene sarà comunque soggetto a imposizione in capo all’utilizzatore (vedi anche Imu, ecco i comuni dove si paga di più).
A parlar di ciò è stato un recente approfondimento condotto dal quotidiano Il Sole 24 Ore, che sottolinea come “nell’Imu, inoltre, è prevista la maggiorazione della detrazione per abitazione principale per un importo pari a 50 euro, per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che risiede e dimora nell’abitazione stessa. Nell’ipotesi della separazione o divorzio, quindi, non rileva tanto in favore di chi sia avvenuto l’affidamento formale dei figli, quanto dove gli stessi risiedano e dimorino. Ne consegue che se i figli, a prescindere dall’affidamento formale, convivono e risiedono con il coniuge assegnatario dell’alloggio, solo a quest’ultimo spetterà la maggiorazione della detrazione di legge. Novità ci sono anche per i coniugi non legalmente separati o divorziati”.
In epoca Ici, invece, le agevolazioni per la prima casa si applicavano solamente nei riguardi dell’immobile dove abitavano il contribuente e i suoi familiari. Ne conseguiva che in presenza di residenze separate dei due coniugi (stesso comune o comuni diversi), i benefici di legge competevano in favore di una unica unità immobiliare (vedi anche Imu 2013 più pesante).
Con il passaggio all’Imu, invece, bisogna necessariamente distinguere il caso delle residenze separate all’interno dello stesso comune ovvero in comuni diversi. Solamente nel primo caso, infatti, le agevolazioni si applicano in favore di un solo immobile. Nel secondo caso, è invece possibile duplicare l’aliquota ridotta e la detrazione.