Stando a quanto contenuto nella circolare dell’agenzia delle Entrate n. 5/E/2013, i terreni incolti di collina e di montagna sono esenti dall’Imposta municipale unica e, pertanto, scontano l’Irpef. La circolare del fisco fa espresso riferimento all’art. 8 del D.lgs. 23/2011, in bae al quale gli immobili soggetti all’Imu, se non locati, non devono assolvere l’Irpef sulla rendita fondiaria.
Se invece gli immobili usufruiscono di qualche esenzione in materia di imposta municipale unica, ricadono nell’ipotesi di assoggettamento a Irpef.
Quest’ultimo caso è direttamente riferibile all’ipotesi di terreni agricoli situati in zona di collina e di montagna, che sono esclusi dall’applicazione dell’imposta municipale, e che sono pertanto oggetti all’applicazione dell’Irpef sul reddito dominicale, rivalutato dell’80 per cento.
Stessa regola è applicabile per i terreni incolati, per i quali la circolare n. 3/DF/2012 ha previsto in generale l’assoggettamento all’imposta municipale. L’eccezione non manca: se infatti questi terreni si trovano in collina o in montagna, scatta l’esclusione dall’Imu in quanto non costituiscono una categoria autonoma di immobili ma appartengono alla categoria dei terreni agricoli (vedi anche il nostro recente speciale sul rimborso Imu per le famiglie sarde).
Interviene sul tema la circolare n. 5/E/2013, secondo cui viene ribadita l’esclusione dall’applicazione dell’imposta municipale unica per i terreni incolti collocati in collina o in montagna. La circolare precisa che l’interpretazione corretta del materiano normativo è infatti quella che si è avuto appena modo di esprimere, facendo così rientrare nell’ambito di applicazione dell’esenzione dall’imposta municipale, disposta per i terreni ricadenti in aree montane o in zone collinari, anche i terreni non coltivati.
L’intento del legislatore è quindi quello di escludere dall’assoggettamento dell’imposta municipale unica i terreni incolti. Pertanto, ribadiamo, i terreni non coltivati situati in collina e in montagna, per effetto della esclusione da Imu, devono assolvere l’Irpef. In presenza di mancata coltivazione per un’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito domincale si assume invece per una misura pari al 30 per cento, mentre il reddito agrario non concorre a formare il reddito complessivo.