La riforma del condominio 2013 ha avuto come vero “protagonista” la figura dell’amministratore. La maggior parte delle innovazioni più rilevanti della revisione riguardano infatti questo professionista, al quale è stata riservata una maggiore qualificazione del ruolo, e al quale sono stati imputati più obblighi e maggiori oneri comportamentali. In questo nostro approfondimento, vediamo in che modo si nomina l’amministratore dopo la riforma del condominio.
Stando a quanto previsto dall’attuale panorama normativo, la nomina dell’amministratore è obbligatoria quando i condomini sono almeno nove. La durata del mandato di amministratore è pari a un anno, rinnovabile per uguale durata.
Particolarmente ampi sono i requisiti specifici che vengono domandati all’amministratore. In particolar modo, la figura dovrà:
- godere dei pieni diritti civili
- non essere stato interdetto per delitti contro la pubblica amministrazione o il patrimonio
- non essere nell’elenco dei protestati
- avere il diploma di scuola superiore
- avere frequentato un corso di formazione (eccezion fatta per quegli amministratori nominati tra i condomini, e per coloro che hanno esercitato negli ultimi 3 anni l’attività di amministratore per almeno un anno)
- aggiornarsi periodicamente con percorsi di formazione ad hoc
Una volta nominato, l’amministratore dovrà accettare l’incarico in forma scritta, utilizzando un documento che – oltre a specifica nel dettaglio l’onorario – contenga anche i dati anagrafici e quelli professionali dello stesso amministratore, il codice fiscale o, se ricorre il caso societario, la sede legale. Inoltre, su richiesta dell’assemblea l’amministratore dovrà stipulare una polizza di assicurazione individuale per la propria responsabilità conseguente all’esercizio del mandato. In alternativa alla polizza di assicurazione individuale, è possibile che venga accettata anche una polizza delle associazioni di categoria degli amministratori, che assicuri tutti gli iscritti. Infine, nella sola ipotesi in cui siano eseguiti lavori straordinari, il massimale della polizza potrà essere adeguato all’importo dei lavori.
Su decisione dell’assemblea, all’amministratore potrebbe altresì essere richiesto di attivare un sito web dove poter permettere la consultazione dei dati.