Nella stipula del contratto di vendita immobiliare è necessario che di un immobile siano fornite le certificazioni, quelle che la normativa italiana ha introdotto come obbligatorie. È necessario che un immobile, cioè, rispetti dei requisiti ben precisi sia riguardo l’edilizia, sia per quello che riguarda il consumo energetico e la sicurezza degli impianti.
Una delle certificazioni che devono essere sempre presenti nel contratto di vendita immobiliare sono quelle sul rendimento energetico degli edifici. Questa certificazione è prevista dalla direttiva europea del 2005 e la legislazione, nel corso degli anni, più di una volta ha subito delle modifiche ed è stata aggiornata. Il riferimento normativo attuale è il Decreto Destinazione Italia e la sua legge di conversione (n 9/2014).
Il certificato di rendimento energetico degli edifici è diviso in classi dalla A alla G, le stesse che poi saranno attribuite alle case, comprese le sottoclassi per far capire che tipi di consumo energetico abbia l’impianto di riscaldamento e di climatizzazione, nel caso in cui quest’ultimo sia presente. Dopo la verifica dei professionisti si ottiene un attestato si prestazione energetica con la classe specificata, cosa che prima non accadeva.
L’obbligo di dotazione di questo certificato riguarda tutti gli edifici interi ma anche le singole abitazioni che li compongono e ha una validità di 10 anni. L’attestato di prestazione energetica, tra l’altro, deve essere esibito in fase precontrattuale in modo che l’acquirente possa valutare la classe energetica della casa che sta acquistando per una migliore valutazione dei costi e dei benefici di entrare proprio in quell’appartamento, proprio in quell’edificio.