Ogni volta che s’intende modificare la struttura della casa o alcune parti, è importante darne comunicazione agli organi preposti. Si parla di comunicazione inizio lavori e ci sono variazioni e particolarità in base al tipo di immobile.
L’attività della comunicazione di inizio lavori è regolamentata dai commi 2 e 4 dell’articolo 6 del Testo Unico che prevede una comunicazione di inizio lavori da inoltrare, anche in via telematica, al SUE del Comune di competenza. Se l’immobile non è sottoposto a vincolo ambientale o storico, non sono necessarie autorizzazioni.
In caso di manutenzione straordinaria
Nella manutenzione straordinaria è compresa anche l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne. È importante che le modifiche non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici. Per tutti questi interventi bisogna trasmettere anche i dati dell’impresa a cui vengono affidati i lavori e una relazione tecnica di un professionista che sia stato abilitato in base alle norme vigenti.
Esigenze contingenti e pavimentazione
Le esigenze contingenti e temporanee così come la pavimentazione e la finitura degli spazi esterni, prevedono la comunicazione di inizio lavori. Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità devono essere completate entro un termine non superiore a novanta giorni. In linea con lo stesso tipo di documentazione anche le opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni. Il discorso vale anche per aree di sosta e per la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.
Altri casi in cui è necessaria la comunicazione di inizio attività
Ci sono altri casi in cui è necessario inviare agli organi competenti la dichiarazione di inizio attività: quando si installano i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno; quando si realizzano aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; quando sono effettuate delle modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, e modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.
In caso di mancata comunicazione
La mancata comunicazione di inizio lavori o la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano una sanzione di 258 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.