Nella circolare 12/E dell’8 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha portato all’attenzione dei contribuenti, alcuni chiarimenti riguardo l’acquisto della prima casa. Ecco domande e risposte cui il fisco ha voluto dare evidenza.
Una prima domanda riguarda il credito d’imposta per l’acquisto della nuova abitazione
Se un contribuente vende l’abitazione comprata con l’agevolazione ‘prima casa’ e ricompra entro un anno un’altra ‘prima casa’, gli spetta il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa?. Alla luce delle modifiche introdotte alle agevolazioni ‘prima casa’, spetta il credito d’imposta se il contribuente effettua il nuovo acquisto prima di vendere la casa preposseduta?
In effetti si tratterebbe di una seconda “prima casa” e non tutti sono d’accordo, a priori, nel concedere nuovi benefici. Ma ecco che arriva il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede l’attribuzione di un credito d’imposta ai contribuenti che provvedono ad acquisire, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni, un’altra casa di abitazione, semprechè anche in relazione al secondo acquisto sussistano le condizioni per beneficiare delle agevolazioni ‘prima casa’. A parere della scrivente, alla luce delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di ‘prima casa’ deve ritenersi che il credito di imposta di cui al citato art. 7 spetti al contribuente anche nell’ipotesi in cui proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile preposseduto. Una diversa interpretazione non risulterebbe, infatti, coerente con la ratio della riforma che ha inteso agevolare la sostituzione della ‘prima casa’, introducendo una maggiore flessibilità nei tempi previsti per la dismissione dell’immobile preposseduto. All’atto di acquisto del nuovo immobile con le agevolazioni ‘prima casa’ il contribuente potrà, quindi, fruire del credito di imposta per l’imposta dovuta in relazione al nuovo acquisto nel limite, in ogni caso, dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposte in occasione dell’acquisizione dell’immobile preposseduto.