Entro il prossimo 16 dicembre 2010 i proprietari di immobili devono versare al fisco il saldo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). A ricordarlo è la Confedilizia nel far presente come l’importo da pagare rappresenti il conguaglio rispetto a quanto già versato con il primo acconto dopo aver applicato le aliquote e le detrazioni 2010.
L’importo pagato nel primo acconto, così come prevede la normativa fiscale vigente, è stato pari al 50% di quanto pagato complessivamente ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) lo scorso anno; per il calcolo dell’imposta, tra l’altro, è possibile utilizzare online un apposito applicativo Web messo a disposizione dalla Confedilizia.
Ricordiamo che non tutti devono pagare l’ICI; anzi, la maggior parte delle famiglie risulta essere attualmente esonerata dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili se trattasi di prima casa ad uso residenziale e, comunque, non è una casa appartenente alle categorie catastali A/9, A/1 e A/8; trattasi, nello specifico, di abitazioni in ville, abitazioni di tipo signorile, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, e castelli.
Sul sito della Confedilizia, come sopra accennato, oltre all’applicativo online per il calcolo dell’ICI 2010 c’è anche una guida pratica al pagamento dell’imposta. Il Presidente di Confedilizia, inoltre, ricorda come in caso di mancato pagamento del saldo ICI 2010 entro il 16 dicembre 2010 si può comunque saldare l’imposta con una sanzione ridotta al 2,5%, rispetto alla sanzione ordinaria del 30%, nel caso in cui si sana la situazione entro 30 giorni dalla scadenza; oltre i 30 giorni di ritardo il pagamento è ancora possibile con sanzione ridotta ma al 3%, mentre dopo un anno la posizione fiscale è ancora sanabile ma a fronte di una sanzione al 30%, ovverosia quella massima. Il modello di pagamento da utilizzare per il saldo ICI 2010 è l’F24 con pagamento presso banche, uffici postali, concessionari della riscossione, oppure si può pagare per via telematica. Salvo diverse indicazioni da parte del Comune, il versamento non è dovuto se l’ammontare dell’imposta da pagare non supera la quota dei 12 euro.