Ascensore condominiale, possibile l’installazione anche contro il parere di un condomino

 Come ogni settimana, torniamo a occuparci di diritti condominiali prendendo spunto da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, che si è espressa in merito alla possibilità di poter installare, all’interno del fabbricato, un ascensore condominiale, anche in quella ipotesi – ben frequente nella realtà – in cui uno o più condomini non siano d’accordo nei confronti dell’installazione della stessa infrastruttura.

La sentenza cui ci riferiamo è del 12 luglio 2011, n. 15308, ad opera della sezione lavoro, la quale è intervenuta sul tema che abbiamo brevemente esposto in apertura dei post, ribaltando di fatto le precedenti conclusioni della Corte di Appello di Napoli, secondo la quale era impossibile procedere all’installazione di un ascensore condominiale nell’ipotesi in cui un singolo condominio sia contrario a tale operazione.

Spese condominiali, quelle dei balconi sono a carico dell’intero condominio

 Il Salvagente è recentemente tornato a parlare di spese condominiali e, nella fattispecie, di quelle relative alla manutenzione di balconi e frontalini. Spese che a volte sono davvero ingenti, data la difficoltà di effettuare una rapida manutenzione alle stesse strutture senza impalcature, e che la giurisprudenza ci dice possano essere non solo a carico del proprietario dell’appartamento cui il balcone è riconducibile, quanto anche a carico dell’intero condominio.

La ragione è abbastanza semplice. Si potrebbe infatti partire, e fermarsi, alla considerazione secondo cui il balcone andrebbe considerato quale allungamento dell’appartamento e, di conseguenza, sia proprietà privata ed esclusiva del proprietario dell’appartamento stesso, il quale dovrebbe pertanto procedere al pagamento in proprio di tutte le spese necessarie per la manutenzione e per gli interventi necessari.

Amministratore condominiale: obbligo di restituzione delle cose in caso di revoca

 Su Condominio Web si è discusso si una interessante pronuncia del Tribunale di Bari, che si è recentemente occupato della revoca dell’amministratore condominiale, dell’obbligo di restituzione delle case per metterle a disposizione del nuovo amministratore condominiale, e delle responsabilità del mandatario revocato nell’ipotesi in cui agisca con ritardo nella restituzione delle cose sopra accennate.

La pronuncia del Tribunale di Bari sostiene che nel momento della sua revoca, l’amministratore condominiale ha l’obbligo di consegnare al nuovo mandatario tutte le cose che sono riferibili al condominio. Ma quali sono queste “cose”? Il concetto è piuttosto ampio, e comprende sia le somme di denaro, che le chiavi dei locali comuni, i registri dei verbali delle riunioni assembleari, il giornale di cassa e tutta la documentazione inerente lo stabile.

Diritti dei condomini: impugnare i provvedimenti dell’amministratore

 I condomini che ritengono illegittimo un provvedimento adottato dall’amministratore condominiale ai sensi dell’art. 1133 del Codice Civile, possono ricorrere al Giudice senza che sia necessario passare prima dall’assemblea condominiale. In questo modo, viene resa lecita la via diretta che permette ai condomini ricorrenti di potersi appellare direttamente all’Autorità Giudiziaria, anziché dover prima interpellare l’assemblea.

Alla conclusione di cui sopra è giunta la Cassazione pochi giorni fa: la Suprema Corte, infatti, con la pronuncia 13689 del 22 giugno, ha dichiarato l’ammissibilità di un ricorso diretto all’Autorità Giudiziaria, scavalcando di fatto l’assemblea condominiale. Ricorso possibile sia nel caso in cui si contesti la legittimità circa la competenza ad adottare il provvedimento da parte dell’amministratore, sia nell’ipotesi in cui non si sia d’accordo sul merito.

Amministratore di condominio: revocabile se manca il conto corrente

 Grazie a una recente sentenza del Tribunale di Salerno, la rete è tornata ad occuparsi di un tema molto caldo, quello dell’obbligo di apertura di un conto corrente, all’interno del quale far transitare i versamenti delle quote e, oltre tutto, la materia della revoca dell’amministratore del condominio.

Stando a quanto affermato dal Tribunale salernitano, l’amministratore del condominio è revocabile anche in presenza di “fondati sospetti” di gravi irregolarità, citando ad esempio l’omissione della tenuta di un conto corrente sul quale appunto versare le somme che i condomini attribuiscono all’amministratore periodicamente, affinchè costui gestisca al meglio il soddisfacimento delle esigenze degli abitanti del fabbricato.

Liti di condominio, coinvolgono il 26% degli italiani

 Italiani popolo di “vicini” litigiosi. È quanto emerge da una recentissima analisi condotta dal portale Immobiliare.it, secondo cui le liti di condominio coinvolgerebbero ben il 26% degli italiani, i quali, in sintesi, avrebbero un rapporto con i propri vicini tutt’altro che sereno e pacifico, quanto piuttosto turbolento e all’insegna delle contestazioni per parcheggi, animali domestici, rumori molesti, infiltrazioni, e chi più ne ha più ne metta.

Immobiliare.it sostiene infatti che ben il 19% dei cittadini italiani si sarebbe lamentato almeno una volta nella vita con il proprio vicino a causa dei parcheggi. Una percentuale che scende al 15% per quanto concerne i rumori notturni, al 14% per quanto riguarda gli animali domestici invadenti, all’11% per quanto riguarda i danni a seguito di infiltrazioni e al 9% per quanto infine riguarda il disordine sul pianerottolo.

Condominio, il conflitto di interessi nelle votazioni assembleari

 Diversi spunti offerti dalla rete nel corso delle ultime giornate (ad esempio, quello de IlSole24Ore) ci permettono di tornare su uno dei punti caldi dei diritti dei condomini, inerenti le votazioni nell’assemblea condominiale e, in particolare, all’esistenza di un presunto conflitto di interessi da parte di uno dei condomini votanti.

La Cassazione si è infatti recentemente espressa in materia (con la pronuncia n. 10754 del 16 maggio 2011) contribuendo a fare un po’ di chiarezza su ciò che accade all’interno delle assemblee condominiali, dove interessi di parte potrebbero prevalere, anche a pregiudizio dell’intero condominio e del suo interesse economico.

Condomini, la sentenza per lo stalking dei vicini

 Avete dei vicini molesti? Ebbene, la Cassazione, con una recente sentenza, ha contribuito a definire i contorni del reato di stalking anche per quei vicini particolarmente turbolenti, che con i propri comportamenti concorranno a incrementare la paura o l’ansia degli altri inquilini del fabbricato ad utilizzo abitativo.

Visto e considerato che gli episodi oggetto di pronuncia da parte della Corte di Cassazione sembrano essere molto più frequenti del previsto, e visto che del caso di è occupata anche la stampa nazionale, riprendiamo con maggiore attenzione la recente pronuncia della Suprema Corte, la numero 20895 del 2011.

Condominio, nessuna penale a chi è moroso

 Una interessante pronuncia della Corte di Cassazione, relativa a una vicenda che si è conclusa negli scorsi giorni, potrebbe ribaltare una serie di prassi consolidate all’interno delle assemblee condominiali, e che vedono sopperire in qualità di penalizzati coloro che sono morosi nei pagamenti degli importi dovuti al condominio.

Oggi ci riferiamo infatti ad una sentenza della Suprema Corte che si è espressa in maniera contraria rispetto alle assemblee condominiali che – a maggioranza – attribuiscono una penale al soggetto moroso. Un tema molto importante, quindi, sul quale la Cassazione ha ritenuto esprimersi per dirimere diverse controversie.

Condominio, cosa fare in caso di abbattimento degli alberi

 In materia di diritti dei condomini, ricordiamo che per decidere l’abbattimento di un albero, la giurisprudenza è oramai concorde nel ritenere che tale azione possa essere deliberata solamente con l’unanimità dei consensi dei condomini di un fabbricato.

L’albero costituisce infatti una parte comune del condominio, e come tale non potrà essere assunta una decisione quale quella dell’abbattimento dello stesso, senza coinvolgere l’intera classe di condomini.

C’è tuttavia un’eccezione importante, relativa a quei casi di urgenza che non sono temporalmente compatibili con la necessità di convocare un’assemblea dei condomini, per deliberare in materia.

Condominio, come impugnare la delibera

 Attraverso quale forma è possibile impugnare la delibera condominiale? Non si sa se siamo giunti a un punto definitivo, ma sicuramente, un utilissimo contributo per dirimere le controversie in questione, lo hanno fornito le Sezioni Unite della Cassazione.

Le SS.UU. si sono infatti espresse circa il significato del termine “ricorso” di cui all’art. 1137 del Codice Civile, che fa appunto riferimento al ricorso per indicare la modalità di impugnazione della delibera condominiale.

Il termine ricorso lascerebbe pertanto le porte aperte ad una vasta interpretazione, come ricordato in un recente approfondimento anche sulle pagine del sito web dell’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori, che spazia dallo specifico atto alla “semplice” citazione.

Condominio: come risparmiare sulle spese

 Vivete in condominio e volete risparmiare su alcune spese che impattano in maniera particolarmente rilevante e significativa sulle vostre tasche? Ebbene, forse un’idea utile per contenere gli oneri potrebbe essere quella di trasformare il vostro palazzo in un “condominio intelligente“, condividendo con altre famiglie spazi e spese.

L’idea non è certamente nuova e non è un’esclusiva italiana, tanto che il quotidiano Il Corriere della Sera, che si è occupato del tema non troppo tempo fa, ricorda quando, negli anni ’60, la condivisione degli spazi e delle esigenze di vita non era certamente una rarità in certi ambienti metropolitani.

Oggi si parla di una nuova filosofia, quella del co-housing, con abbattimento di parte delle barriere sociali ed economiche tra i condomini, e con un incentivo realizzare delle mini economie di scala che possano portare beneficio alle tasche di proprietari immobiliari e affittuari.

Condominio: cosa prevede la legge per il fumo del vicino

 Spesso i rapporti di vicinato non sono così buoni come vorremmo. Quante volte è infatti capitato che attraverso fumo o altre immissioni il vicino di casa abbia disturbato la nostra quiete? Ma cosa prevede la legge in materia? Ci sono dei limiti di tollerabilità che dobbiamo tenere in considerazione? Quali sono le tutele in materia?

La base normativa, nel nostro ordinamento, è rappresentata dall’art. 844 del Codice Civile, che ribadisce come il proprietario del fondo non possa impedire le immissioni di fumo o di calore (ma anche le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e altre propagazioni) se non superano la normale tollerabilità, avendo anche riguardo alla conduzione dei luoghi.

Il problema sembrerebbe pertanto definire il concetto di “normale tollerabilità“, che appare in prima battuta molto soggettivo e non privo di differenti interpretazioni, e sul quale vi sono numerose pronunce giurisprudenziali, anche recenti.

La Cassazione: per vietare animali in casa occorre l’unanimità dei condomini

 Se Micio rischia di mandare in frantumi quel poco che c’è di armonia con i vostri coinquilini, se il vostro vicino di casa minaccia di trascinarvi in tribunale per la sua ostinata antipatia per il vostro amato Fido, potete tirare un sospiro di sollievo: è probabile che davanti al magistrato non abbiate poi granché da temere. La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito in una recente sentenza che non può essere il regolamento condominiale, approvato dalla maggioranza dei partecipanti, a vietare ai condomini di ospitare in casa un animale domestico. Affinché il divieto sia valido, ha precisato la Cassazione, bisogna che sia approvato dalla totalità dei condomini perché investe il diritto di proprietà.