Quando si firma il contratto preliminare relativo ad una compravendita immobiliare, la parte adempiente ha più tutela con l’introduzione nel contratto stesso del cosiddetto “termine essenziale“. A farlo presente è il CTCU, Centro Tutela Consumatori Utenti, nel ricordare come con la stipula di un preliminare le parti si impegnano a stipulare il rogito notarile. Ebbene, introducendo il termine essenziale nel preliminare di vendita la parte adempiente rispetto a quella eventualmente inadempiente può in questo caso sia recedere dal contratto, sia andare a trattenere la caparra chiedendone addirittura il doppio.
Per i contratti preliminari dove invece non è specificato che il termine per la stipula del rogito è da ritenersi essenziale per entrambe le parti, allora il trattenersi, a favore della parte adempiente rispetto a quella inadempiente, la somma avuta a titolo di caparra confirmatoria oppure, in caso di dazione, pretenderne il doppio, non avviene automaticamente.