In questo post vogliamo fornire a tutti i condomini alcune delucidazioni in merito ai diritti e ai doveri dei proprietari di casa che si trovano a vivere in condominio. Un caso specifico di applicazione della normativa prevede che sia dovere dei condomini approvare o non approvare in sede di bilancio annuale le varie spese condominiali sostenute nel corso dell’anno, di cui in genere l’amministratore di condominio è tenuto a presentare un opportuno rendiconto.
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Ma come è necessario comportarsi se in merito a qualche voce di costo presente nel bilancio, cioè in merito a qualche fattura già emessa, non ci dovesse essere approvazione ed accordo? E, nel caso specifico, come è necessario comportarsi se l’amministratore di condominio dovesse presentare all’interno del rendiconto anche spese relative ad incarichi condominiali del passato, che i condomini hanno in precedenza già revocato?
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Non è difficile, infatti, che in tempi di recupero crediti, vengano messe all’interno del rendiconto annuale fatture relative a consulenze poi scaturite in una sollevazione dell’incarico. Nel caso in cui un amministratore di condominio pretenda il pagamento di fatture relative all’operato di consulenti che sono stati in seguito sollevati dall’incarico – ben inteso, dopo il pagamento di quanto dovuto – i condomini devono ricordare che nessun altro onere è dovuto per l’utilizzo del materiale di cui l’amministratore di condominio è già in possesso e che i condomini hanno già saldato attraverso un precedente pagamento.
Non può avere infatti nulla a pretendere, in questo caso, né il professionista che ha eventualmente fornito la consulenza, poi sollevato dall’incarico, né l’amministratore che funge da semplice intermediario e custode del materiale.