Stando a quanto affermato dalla sentenza n. 3/18/12 della Ctr Lombardia, il maggior valore attribuito agli immobili sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio del mercato immobiliare, e dei mutui erogati agli acquirenti, non costituiscono determinanti sufficienti al fisco per poter rettificare il valore di compravendita sull’impresa venditrice.
In altri termini, nonostante la circolare 18/E/2010 avesse invitato gli uffici tributari a non procedere ad accertamenti basati su automatismi di rigida entità, con l’abrogazione delle disposizioni contenute nel decreto Visco Bersani (che assumevano gli elementi di cui sopra come presunzione legale), scatta una nuova fase di rivoluzione nella fattispecie giudiziaria.