La Corte di Cassazione si è recentemente espressa sulla possibilità, da parte dell’amministratore condominiale, di poter beneficiare di un potere più ampio nelle situazioni di emergenza e di urgenza, conferendo così allo stesso la possibilità – ad esempio – di costituirsi in giudizio o di impugnare una sentenza sfavorevole se ciò avviene nell’interesse dell’intero condominio da lui amministrato.
La sentenza cui facciamo riferimento, infatti, sulla base di quanto disposto dall’art. 1131 del Codice Civile al secondo e al terzo comma, ha ribadito il diritto dell’amministratore di condominio di potersi costituire in giudizio “e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dell’assemblea” e, pertanto, con una decisione che non dovrà necessariamente passare al vaglio dell’insieme dei condomini.
Ancora, la Cassazione pone comunque un limite a questo maggiore potere dell’amministratore, ricordando come, nel caso in cui l’amministratore condominiale eserciti tale forma di tutela d’urgenza, “dovrà ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea, per evitare pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione”.
In altri termini, pertanto, l’amministratore condominiale nelle situazioni di urgenza non ha il dovere di convocare l’assemblea per sottoporre il proprio comportamento ad una autorizzazione ex ante, ma ex post dovrà comunque chiedere alla stessa assemblea di ratificare le proprie azioni per evitare le pronunce di cui sopra.
Ad ogni modo, la Cassazione ricorda anche come, in materia di azioni processuali e non solo, il potere di decidere spetti solo e in via esclusiva all’assemblea, che dovrà pertanto deliberare se agire in giudizio, se resistere o se impugnare provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente.. Necessario tuttavia un raccordo con l’art. 1131, che dispone la legittimazione passiva dell’amministratore di condominio, che può autonomamente costituirsi in giudizio o impugnare la sfavorevole sentenza.