L’Agenzia del Territorio, con comunicato previsto dal decreto ministeriale del 26 luglio 2012, che stabilisce le modalità di presentazione agli Uffici Provinciali, delle domande e delle autocertificazioni per l’inserimento negli atti catastali del requisito di ruralità, ci ricorda che scade il 1 ottobre (considerato che il 30 settembre è domenica) il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati già iscritti nel catasto urbano in categorie catastali diverse dalla A6 per le abitazioni e D10 per le costruzioni strumentali.
In particolare, il decreto ministeriale del 26 luglio 2012, ha fissato due principi importanti in ordine alla classificazione catastale delle costruzioni rurali. Come ricorda Il Sole 24 Ore sul suo sito internet, il principio principio riguarda che “la natura di fabbricato rurale, autocertificata dal proprietario o dal titolare di diritti reali sul medesimo, comporta una semplice annotazione catastale e non il cambio della categoria; questa regola vale in ogni caso per i fabbricati abitativi e anche per quelli strumentali diversi da quelli censibili nella categoria D10. Ne consegue che, ad esempio, un locale di deposito di cereali, censito nella categoria C2 rimarrà classificato come tale con la annotazione di fabbricato rurale”.
Il secondo principio, prosegue il quotidiano, fa riferimento al fatto che “la presentazione delle domande e l’inserimento negli atti catastali della annotazione di ruralità produce effetti a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda (articolo 7 del Dm 26 luglio 2012). Questa precisazione da un lato è opportuna in quanto chiarisce la vera motivazione di questo provvedimento che è quello di offrire una protezione per i contribuenti dagli accertamenti Ici, però crea una ingiusta spaccatura con il passato; infatti per il 2006 e gli anni precedenti, per i quali è copioso il contenzioso tributario, i comuni potranno invocare la mancanza dei requisiti per le costruzioni iscritte all’Urbano in categorie diverse dalla A6 per le abitazioni e D10 per quelle strumentali”.
Il decreto in questione ha anche ricordato che la documentazione necessaria è rappresentata dalla domanda di riconoscimento della ruralità e dalle autocertificazioni.
Abbiamo parlato di case rurali e IMU più volte negli ultimi mesi. Qui due nostri approfondimenti: Aliquota IMU ridotta allo 0,2%, e Variazione aliquote IMU 2012.