Il ministero dell’Economia ha effettuato ulteriori precisazioni in materia di imposta municipale unica, affermando che i bonus concessi dalle singole municipalità – nell’ambito delle proprie autonomie – dovranno essere attribuiti secondo principi di “ragionevolezza” e di “non discriminazione”. Ad esempio, i Comuni potranno riservare un’aliquota più leggera alle case in affitto utilizzate dal locatario come abitazione principale.
Ovviamente, ricorda il ministero, il tutto non potrà che fare i conti con i tagli di bilancio, e con l’ostacolo rappresentato dalla quota di imposta destinata comunque allo Stato. Pertanto, sarà praticamente impossibile applicare sconti molto pesanti, a meno che i Sindaci non vogliano provvedere a versare di tasca propria all’Erario la quota IMU statale sottratta ai portafogli dei propri singoli contribuenti immobiliari cittadini.
Gli interventi sull’abitazione principale – prosegue il ministero – sono inoltre gli unici che possono influire sull’acconto, poiché l’appuntamento di giugno può essere evitato dai proprietari che pagherebbero l’imposta municipale unica secondo le regole standard, ma non secondo la disciplina locale.
► REGOLE PAGAMENTO ACCONTO IMU PRIMA CASA
Ricordiamo che oltre che sull’aliquota della prima casa (che può potenzialmente scendere fino allo 0,2 per cento, o salire fino allo 0,6 per cento), i Comuni potranno provvedere ad alzare la detrazione base (che secondo le regole nazionali sono pari a 200 euro), ma non quelle ulteriori da 50 euro per ogni figlio fino a 26 anni e convivente (ma non superiore a un totale di 400 euro).
► ACCONTO IMU PUO’ ESSERE PARI A ZERO
Non vi è infine nessuna norma che impedisce ritocchi selettivi alla detrazione, sulla base della capacità contributiva dei diversi proprietari, con scelte che tuttavia dovranno passare al vaglio del già ricordato principio di “ragionevolezza”. Sono irrealizzabili, invece, le ipotesi di detrazione maggiorate con criteri differenti come gli anni di residenza del Comune, poiché a impedirli interverrebbe il principio di “non discriminazione” che abbiamo avuto modo di ricordare in apertura di approfondimento.