Certificazione energetica: confusione tra gli agenti immobiliari

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L’attuale normativa sulla certificazione energetica degli edifici, che impone di riportare nell’annuncio commerciale le informazioni sulla prestazione energetica degli immobili e delle unità abitative, e che ancora oggi – a oramai quasi cinque mesi dall’esordio – fatica a prendere piede sul mercato immobiliare italiano (stando alle ultime rilevazioni, solamente un immobile su tre rispetterebbe le indicazioni normative), rischia di generare eccessiva confusione tra gli operatori del real estate nazionale, controproducendo gli effetti positivi che invece avrebbe dovuto generare (sensibilizzando maggiormente gli operatori sull’importanza del risparmio energetico e, in particolar modo, permettendo al mercato di premiare le case più virtuose con prezzi maggiori e, di contro, penalizzando quelle meno risparmiose con degli sconti più o meno significativi).

In particolare, la normativa prevede che “nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1 gennaio 2012, gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica”. Ne consegue che – a una lettura restrittiva della norma – l’Ipe sarebbe richiesto solo per gli annunci di vendita che producano un trasferimento a titolo oneroso, anche in caso di eventuali proposte di permuta o compravendite di quote di multiproprietà.

L’obbligo non riguarda inoltre, come invece qualcuno ritiene, l’indicazione della classe energetica, quanto l’indice che “esprime direttamente il fabbisogno (e quindi i consumi) energetici dell’immobile: l’Ipe riporta il consumo di energeia primaria per unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in Kwh/anno o Kwh/mc anno”. Sulla base del valore dell’Ipe, il legislatore ha definito la classificazione di merito degli edifici attraverso l’indicazione di lettere.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA: LA LEGGE E’ UN FLOP

Una sorta di “rating” energetico degli edifici, sul quale tuttavia vigono ancora numerosi dubbi: perchè, salvo rare eccezioni, non c’è un doveroso meccanismo sanzionatorio? Quali sono i limit dell’autodichiarazione?

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