Compravendita immobili: come stipulare il contratto preliminare

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Quando si firma il contratto preliminare relativo ad una compravendita immobiliare, la parte adempiente ha più tutela con l’introduzione nel contratto stesso del cosiddetto “termine essenziale“. A farlo presente è il CTCU, Centro Tutela Consumatori Utenti, nel ricordare come con la stipula di un preliminare le parti si impegnano a stipulare il rogito notarile. Ebbene, introducendo il termine essenziale nel preliminare di vendita la parte adempiente rispetto a quella eventualmente inadempiente può in questo caso sia recedere dal contratto, sia andare a trattenere la caparra chiedendone addirittura il doppio.

Per i contratti preliminari dove invece non è specificato che il termine per la stipula del rogito è da ritenersi essenziale per entrambe le parti, allora il trattenersi, a favore della parte adempiente rispetto a quella inadempiente, la somma avuta a titolo di caparra confirmatoria oppure, in caso di dazione, pretenderne il doppio, non avviene automaticamente.

In tal caso, infatti, il CTCU fa presente come la parte adempiente a quella inadempiente debba necessariamente inoltrare una diffida; in questa diffida, in particolare, deve essere intimato alla parte inadempiente ad adempiere alla stipula del rogito notarile entro un termine minimo di 15 giorni trascorso il quale, a questo punto, il contratto preliminare di compravendita immobiliare potrà non solo considerarsi risolto, ma la parte adempiente potrà trattenersi la caparre e potrà obbligare la parte inadempiente a pagare il doppio dell’importo già acquisito.

La situazione descritta non è chiaramente un caso isolato, anzi! Il Centro Tutela Consumatori Utenti, infatti, sottolinea come accada spesso che una delle due parti non rispetti per la stipula del rogito notarile i termini indicati nel contratto preliminare di compravendita, ragion per cui con l’introduzione del “termine essenziale” la parte adempiente a livello contrattuale acquisisce un maggior potere contrattuale rispetto a quella inadempiente sui cui incombe non solo la rescissione contrattuale, ma anche la “penalità” di andare a pagare a favore del soggetto adempiente il doppio della caparra confirmatoria.

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