Possedete più appartamenti in un unico stabile condominiale e vi è stato chiesto di partecipare a supportare gli interventi sulle parti comuni per importi molto rilevanti? Ebbene, forse la presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate in un recente convegno potrebbe essere di vostra utilità per cercare di capire in che modo poter ottenere l’agevolazione per le spese di ristrutturazione delle stesse parti comuni.
L’Agenzia delle Entrate sostiene infatti che per quanto concerne le spese di ristrutturazione effettuate dopo il 1 ottobre 2006, l’agevolazione spetta fino al limite di spesa pari a 48 mila euro per ogni unità immobiliare. Fin qui pochi dubbi, essendo tale limite ben riconosciuta come la autonoma soglia di spesa per la realizzazione o la ristrutturazione delle pertinenze delle abitazione e gli interventi sulle sopra ricordate parti comuni.
Il problema interpretativo nasce tuttavia se consideriamo l’ipotesi in cui ad effettuare le spese è un proprietario di più appartamenti. In questo caso, infatti, apparentemente si potrebbe pensare che a beneficiare delle detrazioni possa essere un importo pari a 48 mila euro, moltiplicato per il numero di proprietà immobiliari interne al fabbricato, pur riconducibili alla proprietà di un solo soggetto persona fisica.
La risoluzione del 25 ottobre 2008, n. 19/E della Agenzia delle Entrate, in effetti, sostiene che in relazione ai lavori sulle parti comuni dell’edificio, la detrazione del 36% va calcolata su un tetto massimo di spesa pari a 48 mila euro per ogni singola abitazione, e che in caso di titolarità, da parte di un singolo condomino, di più appartamenti, il limite massimo di spesa relativo ai lavori sulle parti comuni vada considerato per ciascuna abitazione.
Più recentemente, l’Agenzia ha anche affermato che il limite massimo di spesa, nel caso di lavori su un’abitazione e le sue pertinenze, vada calcolato complessivamente, e non, pertanto, per singola unità di destinazione dei lavori, anche se accatastate separatamente.