Dopo aver acquistato casa, per una famiglia il passo successivo è quello di viverci, e viverci bene, in sicurezza e nel rispetto delle norme, ivi comprese quelle condominiali se l’immobile fa parte di un condominio. Di conseguenza, prima di prendere decisioni avventate ed istintive su questioni riguardanti il condominio, è sempre bene conoscere in linea di massima quali siano i doveri e gli obblighi, altrimenti nel peggiore dei casi si rischiano anche cause civili che il condomino è destinato a perdere con tutto quel che ne consegue.
In merito il Consiglio Nazionale del Notariato, in collaborazione con l’ANACI, ha predisposto e pubblicato on line una utilissima guida informativa su chi acquista un immobile e poi andrà a vivere in condominio. Una delle questioni “classiche” da affrontare è quella delle spese del condominio all’atto del passaggio dell’immobile dal venditore al compratore.
Ebbene, in sede di rogito occorre accertarsi che il venditore non abbia oneri di condominio arretrati da pagare, altrimenti poi l’Amministratore ha tutto il diritto di chiederli al nuovo proprietario e, a sua volta, quest’ultimo dovrà poi rivalersi sul venditore.
Così come, sempre in sede di rogito, oltre agli oneri condominiali arretrati che eventualmente ci sono pendenti, occorre accertarsi se ci siano o meno dei lavori condominiali in corso o che siano già stati deliberati; questo al fine poi di evitare brutte sorprese e che l’Amministratore del condominio bussi alla porta del nuovo proprietario per esigere la quota dei lavori.
Un’altra questione spinosa che porta spesso alle liti condominiali è quella relativa alla ripartizione delle spese. Queste di norma vengono ripartite in funzione delle cosiddette “quote millesimali”, ma nella Guida il Consiglio Nazionale del Notariato sottolinea come il regolamento condominiale approvato possa prevedere anche modalità differenti, e sono queste ultime che dovranno essere seguite anche se sono difformi. La raccomandazione, quindi, è quella di leggersi sempre bene il regolamento condominiale prima di avanzare delle contestazioni durante l’assemblea di condominio.