Il decreto legislativo 141 del 2016 istituisce l’obbligo per tutti i palazzi di installare il riscaldamento autonomo. In pratica dovranno essere installati i contabilizzatori di calore e bisognerà farlo entro il 31 dicembre. Tuttavia ci sono delle eccezioni da valutare.
Il Consiglio Nazionale Ingegneri ha spiegato che il riscaldamento autonomo non riguarda tutti i palazzi visto che è la normativa ad escludere alcuni soggetti da questa procedura. In una lettera del CNI insieme all’Associazione degli Amministratori di Condominio (Anaci) e all’Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria Riscaldamento e Refrigerazione (Aicarr) sono stati chiesti dei chiarimenti.
Le lacune della normativa, infatti, impongono dei chiarimenti. Nella lettera si chiede di specificare quali sono i tipi di edifici che dovranno rispettare l’obbligo. L’installazione obbligatoria dei contabilizzatori di calore, vale a dire l’obbligo di dotarsi del riscaldamento autonomo non potrà andare oltre il 2016. Entro il 31 dicembre di quest’anno tutti gli edifici dovranno essere adattati. Tuttavia l’obbligo riguarda edifici polifunzionali e condomini.
Il nodo da sciogliere riguarda gli edifici polifunzionali: ovvero quelli destinati a scopi diversi e occupati da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata. E se c’è un unico proprietario o un’unica destinazione d’uso come nel caso degli edifici adibiti a case popolari? Si dovrà rispettare lo stesso l’obbligo di legge?
Secondo il CNI le case popolari e gli altri edifici con un unico proprietario e una sola destinazione d’uso non sono tenuti al rispetto dell’obbligo di legge. Nella normativa, comunque, ci sono altri punti da chiarire. Per esempio non è chiaro cosa s’intenda con le locuzioni “riscaldamento e raffreddamento efficienti” o “sistema di misurazione intelligente”.