Come abbiamo avuto modo di vedere nel corso delle ultime settimane, il contratto preliminare è un accordo tra le parti in grado di rivestere enorme importanza per disciplinare e regolare le modalità di una successiva compravendita di una proprietà immobiliare. Il contratto preliminare può inoltre valere come base di partenza per la compravendita di un immobile da costruire.
Secondo la legge sono da ritenersi “immobili da costruire” tutti quegli immobili che si trovano in uno stato di costruzione a a metà tra la fase progettuale e quella edificatoria. In altri termini, l’immobile è da costruire se si trova in una fase successiva all’avvenuta richiesta del persmesso di costruire o la presentazione della denuncia di inizio attività, ma non è ancora stato completato nelle sue finitura, nè è costato richiesto il certificato di agibilità (vedi anche preliminare senza caparra).
Ne consegue, a sua volta, che il riferimento agli immobili da costruire non fa ricadere in tale macro categoria quegli immobili che sono tali solamente sulla carta, ossia per i quali è stato formulato il progetto sulla carta, ma per i quali non è stato richiesto ancora il permesso di costruire o titolo equipollente.
Ebbene, anche per tali immobili è possibile fruire del contratto preliminare, facendo tuttavia cura – rispetto ai preliminari “ordinari” sugli immobili già realizzati – di indicare alcuni elementi necessari per evitare la nullita dello stesso contratto, come ad esempio gli estremi del titolo che abilita a costruire o la sua richiesta. A stabilirlo è in questo caso il d.lgs. 122/2005, che introduce nuovi strumenti di tutela a favore di chi stipula dei contratti aventi ad oggetto degli immobili da costruire o in costruzione, per i quali è appunto necessario il rispetto di una serie di contenuti necessari nel contratto preliminare.
Anche per gli immobili da costruire valgono infine le cautele che abbiamo già avuto modo di esprimere per la sua registrazione e trascrizione.