Nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di illustrare in più occasioni quali sono le principali caratteristiche di un contratto preliminare, e l’importanza della sua registrazione ed eventuale trascrizione. All’interno del contratto preliminare è inoltre possibile stabilire le principali caratteristiche dell’entità e della modalità di pagamento, andando così a disciplinare la presenza della caparra e i termini di versamento della stessa.
In tal proposito, ricordiamo come il contratto preliminare possa essere liberamente “composto tra le parti”, le quali potranno ad esempio stabilire che non sia prevista alcuna caparra in sede di stipula del preliminare, andando in tal modo a prevedere che l’intero corrispettivo sia versato nel momento del rogito definitivo (vedi anche il nostro speciale sulla mancata registrazione del contratto preliminare).
Stabilito quanto sopra, rimane comunque necessario pattuire tutte le altre condizioni fondamentali, andando ad esempio a descrivere con puntualità l’immobile oggetto di obbligo di acquisto da parte dell’acquirente, e il prezzo di vendita finale dello stesso, oltre alle modalità di pagamento (contanti o finanziamento bancario, con possibilità di subordinare la stipula del contratto di compravendita all’avvenuta delibera positiva da parte dell’istituto di credito).
Possibile altresì indicare una clausola consequenziale sull’inadempimento, con la potenziale cessione di una penale da parte del mancato acquirente. In proposito, è altresì possibile stabilire il pagamento di una penale da versare in caso di ingiustificato ritardo (di norma, calcolata per ogni giorno di ritardo). Infine, sarà possibile stabilire in che modo devono essere pagate le spese per la registrazione della scrittura, con potenziale suddivisione in parti eque tra le parti.
Rimane ad ogni modo necessario procedere al corretto iter di registrazione del contratto preliminare, nei modi e nei termini che abbiamo avuto modo di illustrare pochi giorni fa all’interno di queste pagine. Nei prossimi giorni vedremo invece quali sono le differenze con la trascrizione e, soprattutto, cosa accade nell’ipotesi di stipula del contratto preliminare senza successiva compravendita definitiva.