Anche gli immobili di interesse storico e artistico sono rilevanti ai fini della dichiarazione Imu, contrariamente a quanto avviene – ad esempio – per i fabbricati rurali. Le istruzioni sulla dichiarazione Imu precisano infatti come i proprietari dei fabbricati rurali non dovranno presentarla in quanto i comuni potranno verificare, attraverso una consultazione della banca dati catastale, se per tali fabbricati risultano presentate le domande per il riconoscimento della ruralità. Di contro, d’altra parte sono stati inseriti nella lista dei contribuenti tenuti all’obbligo dichiarativo i possessori dei fabbricati di interesse storico o artistico.
Nonostante ciò, l’Agenzia del Territorio, con la circolare n. 5 del 2012, ha precisato negli atti catastali verrà riportata l’annotazione: “Immobile riconosciuto di interesse culturale ai sensi del dlgs n. 42 del 2000”.
Ciò posto – riepilogava il quotidiano Italia Oggi nel suo approfondimento del 5 ottobre 2012 – “non si comprende quindi per quale motivo i fabbricati di interesse culturale non dovrebbero essere esonerati dalla presentazione del modello Imu come invece è riconosciuto per quelli rurali. Preso comunque atto elle indicazioni ministeriali, è allora bene precisare che la denuncia deve essere presentata entro 90 giorni da quando l’immobile è stato riconosciuto di interesse culturale (entro il 30/11/2012 se ciò è avvenuto nei primi otto mesi del 2012) in quanto è da ritenersi che qualora la predetta caratteristica sia già stata dichiarata ai fini Ici, il contribuente non sarà tenuto a presentare anche quella dell’Imu, trattandosi di una caratteristica dell’immobile già resa nota al comune”.
Per quanto concerne i fabbricati rurali è previsto un esonero generalizzato a prescindere dal fatto che la loro destinazione sia abitativa o strumentale all’attività agricola, considerato che per i fabbricati rurali ad uso abitativo valgono le stesse regole applicabili a tutti gli altri fabbricati. Per le costruzioni rurali strumentali il modello Imu non andrà presentato né nel caso in cui l’imposta sia dovuta, né nell’ipotesi in cui il fabbricato sia esente in quanto ubicato in uno dei comuni classificati montani, o parzialmente montani, dall’Istat.
Qui il nostro speciale sull’Imu dicembre 2012.