E’ scattato il conto alla rovescia per l’avvio della presentazione delle domande per l’accesso al cosiddetto Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. I termini, infatti, si aprono il 15 novembre del 2010 a favore di quelle famiglie che, nel rispetto dei requisiti previsti, sono in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa.
La domanda si presenta compilando un apposito modulo che è possibile scaricare direttamente dal sito Internet del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ai fini di una corretta compilazione e presentazione del modello, tra l’altro, è proprio il Ministero a consigliare la lettura delle Linee guida che sono allo stesso modo visionabili e scaricabili dal sito Internet del Dipartimento ministeriale.
Quella del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è una misura che diviene operativa in Italia in forte ritardo visto che è stata data attuazione a quanto contenuto nella Legge finanziaria dell’ultimo Governo di centrosinistra. Le Associazioni dei Consumatori, inoltre, nelle scorse settimane, in vista dell’avvio del Fondo di solidarietà, hanno puntato il dito sul fatto che le risorse a disposizione per venire incontro alle famiglie in difficoltà non sono sufficienti se non per aiutare solamente una piccola quota parte di mutuatari oramai allo stremo a causa degli effetti negativi legati negli ultimi due anni alla crisi finanziaria ed economica.
Nel modello di richiesta per la sospensione del mutuo, e per avvalersi di conseguenza del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, occorre inserire i propri dati anagrafici, quelli dell’immobile e quelli del contratto di mutuo. Occorre inoltre indicare la causa legata alle difficoltà per il pagamento delle rate del mutuo tra perdita del posto di lavoro, condizioni di non autosufficienza o decesso del mutuatario. Alla domanda, tra l’altro, occorre allegare anche l’attestazione dell’Isee che ai fini dell’accesso alla misura non può essere superiore ai 30 mila euro.