Con la riforma del condominio si va a incidere anche sulle modalità di installazione dell’antenna autonoma o condivisa. Partendo da quella autonoma, ricordiamo come l’installazione del proprio impianto per ricevere il segnale radiotelevisivo deve essere realizzata tenendo conto della necessità di recare il minor pregiudizio possibile alle parti comuni, e preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.
Se per installare l’antenna autonoma si rendono necessarie delle modifiche alle parti comuni, l’interessato deve darne comunicazione all’amministratore, specificando la natura degli interventi. L’assemblea può prescrivere (con maggioranza degli interventi e rappresentanza di almeno 667/1000), modalità alternative di esecuzione, o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio.
Si noti infine come l’assemblea può anche – con la identica maggioranza – subordinare l’esecuzione della modifica alla prestazione, da parte dell’interessato di una idonea garanzia per eventuali danni. Si è inoltre obbligati a permettere l’accesso alle unità immobiliari di proprietà esclusiva, se ciò è necessario per poter consentire la progettazione e l’esecuzione delle opere.
Di contro, l’installazione di un impianto centralizzato per ricevere il segnale radiotelevisivo, e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, può essere deliberato purchè venga rispettata la normativa di settore, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 500/1000 – in proposito, vedi anche le regole della nomina del nuovo amministratore condominiale.
Si noti che, in questo caso, l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle delibera di cui sopra. La richiesta deve inoltre contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.