Qualche giorno fa abbiamo avuto modo di esaminare cosa si intenda per contratto preliminare di compravendita, e quali sono le sue caratteristiche di tutela. Cerchiamo oggi di comprendere quali siano le conseguenze in caso di mancata registrazione del contratto preliminare e – soprattutto – se la fase di registrazione del contratto preliminare di vendita possa essere considerata obbligatoria o quanto meno consigliata.
Cominciamo con il sottolineare che la registrazione del contratto preliminare non è sempre obbligatoria. È infatti necessaria solamente quando il preliminare è concluso per atto pubblico o per scrittura autenticata da notaio, o quando il preliminare è concluso per scrittura privata non autenticata, in cui il promittente venditore è un privato. Negli altri casi non sempre la registrazione del contratto preliminare diviene obbligatoria. Ad ogni modo, anche quando la registrazione del contratto preliminare non è obbligatoria, è fortemente consigliabile effettuarla, e soprattutto quando il promittente venditore è un imprenditore (vedi anche costi registrazione contratto preliminare).
Per quanto concerne i rischi derivanti dalla mancata registrazione del contratto preliminare, si noti come dal 22 aprile 2006 sono in vigore nuove disposizioni che per scopi di antiriciclaggio obbligano il notaio e gli altri professionisti (ad es. i mediatori immobiliari) a registrare in un apposito archivio unico i dati dei contratti preliminari conclusi con il loro intervento: in caso di inadempienza sono applicate pesanti sanzioni penali e amministrative.
I dati di cui sopra possono essere utilizzati per fini fiscali: quindi, nel caso di accertamenti fiscali a carico di tali professionisti e mediatori, potranno essere facilmente individuati i contratti preliminari che, nel passato, potevano invece sfuggire a qualsiasi accertamento, se stipulati nella forma di scrittura privata non autenticata.
Per quanto riguarda infine la protezione alle parti, la registrazione del contratto preliminare non ha una forte valenza sostanziale, visto e considerato che l’atto non attribuisce al promissario acquirente alcuna tutela, ma ha – appunto – solo una validità di natura fiscale.