Moltiplicatori IMU 2012

di Redazione Commenta

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Come abbiamo avuto modo di vedere nel corso delle ultime settimane, per calcolare l’IMU è sufficiente assumere come valore di iniziale riferimento quello catastale, da rivalutare per il 5%, rapportare al c.d. moltiplicatore e , infine, relazionare all’aliquota per la prima o per la seconda casa e, successivamente, suddividere per due o per tre a seconda della natura dell’immobile e di quanto si voglia pagare come acconto.

Il moltiplicatore non è, tuttavia, un valore omogeneo per tutte le proprietà immobiliari. La sua entità dipende principalmente dal tipo di immobile e, pertanto, dalla categoria catastale che è stata attribuita all’immobile dall’Agenzia del Territorio. Cerchiamo pertanto di riassumere quali siano i vari valori relativi ai moltiplicatori per diverse tipologie di immobile, in questo nostro breve approfondimento di sintesi.

Innanzitutto, ricordiamo come il moltiplicatore per le abitazioni principali sia pari a 160: lo stesso valore andrà ovviamente applicato ai box auto, ai garage, ai magazzini e alle tettoie non pertinenziali per le abitazioni principali (per categorie catastali pari a C/2, C/6, C/7).

Il moltiplicatore scende a 140 in caso di laboratori per arti e mestieri (C/3), palestre e stabilimenti balneari senza fine di lucro (C/4, C/5), collegi, scuole, ospedali, prigioni, caserme (da B/1 a B/8). Ancora, il moltiplicatore diventa pari a 80 per banche e assicurazioni (D/5), e per gli uffici (A/10), mentre cala ulteriormente a 60 per quanto concerne i capannoni, gli industriali, gli alberghi, i teatri, gli ospedali e altri fabbricati commerciali e produttivi con fini di lucro (da D/1 a D/10 escluso D/5).

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Infine, moltiplicatore pari a soli 55 punti per quanto concerne i negozi, accatastati in categoria C/1.

Rimane invece sempre identico il valore di rivalutazione principale (5%), così come la modalità unica di pagamento, che andrà effettuato con modello F24 dividendo l’ammontare dell’acconto a metà tra la quota erariale e la quota comunale (rispettivamente codice tributo 3919 e 3918).

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