Tra le sue numerose novità, il decreto sulle semplificazioni fiscali ha apportato anche innovazioni sulla normativa della imposta sugli immobili situati all’estero e, in particolare, quelli su territorio di Paesi UEE e SEE. Stando a quanto affermato dall’art. 19, comma 13, del d.l. 201/2011, l’imposta unica è applicata anche al valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche che risiedano nel territorio dello Stato.
L’imposta sarà dovuta in maniera proporzionale alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, con una misura pari a 0,76 punti percentuali (cioè, la stessa prevista per l’IMU sulle seconde case in Italia) sul valore degli immobili costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e – solo in mancanza di tali documenti – in base al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Ma non solo: il decreto prevede infatti che l’imposta sugli immobili ubicati all’estero non sia dovuta se l’importo complessiva della stessa imposta non supera i 200 euro, la stessa franchigia di imposta prevista per l’imposta municipale unica.
Oltre a quanto sopra, viene prevista una disposizione per la determinazione della base imponibile degli immobili ubicati in Paesi appartenenti all’Unione Europea e in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europea che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Per questi immobili, infatti, il valore da adottare ai fini del computo dell’imposta municipale unica è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell’assolvimento di eventuali imposte sul patrimonio.
Il decreto prevede infine la possibilità di poter scomputare un credito d’imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale o reddituale che gravano sullo stesso immobile, che non sia stato già detratto ai sensi della procedura prevista dal Testo Unico sulle Imposte sul Reddito, per evitare una doppia imposizione internazionale sul bene immobile collocato oltre confine.