Per gli immobili all’estero, è finalmente disponibile l’elenco dei Paesi UE per i quali occorre calcolare l’Ivie sul valore catastale. L’Agenzia delle Entrate ha infatti diffuso pochi giorni fa la circolare 28/E, con la quale vengono fornite istruzioni per il calcolo della nuova imposta sugli immobili esteri delle persone fisiche, da versare entro il 9 luglio. A pagare l’Ivie saranno anche i contribuenti che conducono immobili in leasing, mentre ne saranno esonerati i nudi proprietari.
La circolare 28/E precisa inoltre che devono applicare l’imposta – oltre che i proprietari – i titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili esteri e non invece chi detiene solo la nuda proprietà. Deve versare l’Ivie anche il locatario di immobili, pur se da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
La circolare precisa che, per individuare i diritti reali sopra indicati, si dovrà fare riferimento alle regole previste dagli ordinamenti esteri. Pertanto, precisa Il Sole 24 Ore, “nei Paesi di common law, le cui legislazioni distinguono tra proprietà fondiaria assoluta e possesso dei beni (leasehold), sconterà il tributo chi detiene tale ultimo diritto e non anche i titolari della proprietà fondiaria”.
Ancora, “per gli immobili situati in Stati non Ue e diversi da Islanda e Norvegia, l’imposta va applicata al costo risultante dal l’atto di acquisto ovvero dai contratti stipulati per acquisire i diritti reali. Per gli immobili costruiti dal contribuente, si fa riferimento al costo di costruzione risultante dalla relativa documentazione. In assenza di costo documentato si utilizza il valore di mercato, che può essere desunto in base alla media dei valori risultanti dai listini elaborati da organismi, enti o società operanti nel settore immobiliare locale”.
Infine, per quanto concerne i fabbricati posti in stati UE come Norvegia o Islanda, per i quali la legge prevede come criterio prioritario il valore catastale assunto ai fini delle imposte patrimoniali o reddituali del Paese estero, la circolare precisa che “se esistono distinti valori catastali, uno per imposte patrimoniali e l’altro per imposte sul reddito, ci si dovrà riferire al primo dei due importi. L’Agenzia viene poi incontro alle richieste dei contribuenti rendendo nota una tabella (riportata a fianco) che indica, per ogni paese, il criterio da applicare”.