Con la riforma del condominio è stato introdotto il nuovo art. 71 bis delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, produttivo di novità per coloro che desiderano diventare amministratori condominiali. Il testo, se mantenuto in tale versione, genererà delle innovazioni a decorrere dalle metà del 2013, stabilendo che potranno svolgere l’incarico di amministratore di condominio solamente le persone che dimostreranno di possedere, contemporaneamente, tutti i requisiti previsti dall’attuale normativa in materia.
In particolare, è stabilito che potranno divenire amministratori di condominio coloro che hanno il godimento dei diritti civili; che non sono stati condannati per delitti contro la p.a., l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; che non sono interdetti e inabilitati; il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari; che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Gli ultimi due requisiti non sono necessari, ricorda il testo del nuovo articolo, se l’amministratore è nominato tra i condomini dello stabile. Possono infine svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi (vedi anche: amministratore condominiale, più poteri in caso d’urgenza).
A quanti, infine, hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza degli ultimi due requisiti.
Vedi anche: amministratore condominiale, obbligo di restituzione delle cose in caso di revoca.