Chi vuole acquistare la prima casa ma si trova in difficoltà con le banche che non concedono il mutuo a causa delle poche garanzie a disposizione, può optare per l’adesione al Fondo di solidarietà per l’accensione del mutuo. Il Fondo di solidarietà, inoltre, è a disposizione anche di coloro che vogliono sospendere le rate del mutuo.
Come funziona il Fondo di solidarietà per il mutuo per la prima casa
Il decreto legge n. 102/2013 stabilisce che il Fondo di solidarietà si ponga come garante per l’accensione del mutuo di fronte agli istituti di credito assicurando il 50% della quota capitale del mutuo che viene erogato.
Chi può accedere al Fondo di solidarietà?
Secondo le disposizione del Decreto, possono richiedere l’adesione al Fondo di solidarietà le seguenti categorie:
– giovani coppie;
– nuclei familiari anche mono-genitoriali con figli minori;
– giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato o tempo parziale.
I requisiti per l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui sulla prima casa
I giovani che vogliono aderire al Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa devono avere obbligatoriamente meno di 35 anni e avere un reddito ISEE superiore ai 40 mila euro all’anno. L’adesione al Fondo di solidarietà può essere richiesta esclusivamente in caso di mutuo per l’acquisto della prima casa, per questo i richiedenti non devono essere proprietari di nessun immobile ad uso abitativo, e non deve superare i 200.000 euro.
L’accesso al Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa prevede anche che l’immobile che si vuole acquistare corrisponda a determinati requisiti:
– deve essere adibito ad abitazione principale;
– non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere una superficie superiore e a 95 metri quadrati;
– non deve avere le caratteristiche di lusso.