Il Decreto Sviluppo ha apportato qualche interessante novità in merito alla rinegoziazione dei mutui a tasso di interesse variabile, consentendo a coloro che sono titolari di un mutuo a condizioni di onerosità indicizzate, di poter richiedere alle proprie banche creditrici il passaggio all’applicazione di un tasso di interesse fisso, “congelando” in tal modo l’importo delle rate che costituiscono i relativi piani di ammortamento.
In altri termini, l’obiettivo del Decreto Sviluppo è quello di permettere alle famiglie in difficoltà con il pagamento delle rate di poter effettuare un ripensamento sulle condizioni tecniche di indebitamento, scegliendo di passare all’applicazione di un tasso di interesse fisso, che produrrà il pagamento di rate il cui importo non potrà più risentire delle evoluzioni dei tassi di interesse di riferimento nei mercati finanziari.
L’operazione di rinegoziazione avverrà inoltre non a condizioni standard (che produrrebbero l’applicazione di un tasso fisso particolarmente elevato) bensì a condizioni stabilite nello stesso Decreto, che di fatti fissa dei termini massimi di applicazione dei parametri di riferimento sui quali l’istituto di credito calcolerà il tasso fisso da applicare al capitale oggetto di rinegoziazione, maggiorato degli opportuni spread.
È inoltre bene ricordare che a tale operazione non hanno accesso tutti i mutuatari a tasso di interesse variabile. Il Decreto Sviluppo ne limita infatti l’adozione a tutte quelle famiglie italiane con un reddito Isee non superiore ai 35 mila euro, titolari di un finanziamento immobiliare ipotecario a tasso di interesse variabile, dall’importo complessivo non superiore ai 200 mila euro.
È inoltre necessario che ad essere variabile, oltre che il tasso, sia anche l’importo delle rate: sono così escluse dall’applicazione delle normative del Decreto Sviluppo in materia di rinegoziazione tutte quelle linee di credito che prevedono l’applicazione di un tasso di interesse variabile, e di una durata variabile (con rata pertanto costante).