Per essere esclusi da una gara d’appalto basta una sola violazione contributiva. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2100 del 2011 che ha respinto l’appello proposto da Progetto Europa group s.r.l. contro una sentenza del Tar Veneto relativa alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di progettazione strategica della Camera di Commercio di Padova. Per partecipare a una gara, ha ricordato il Consiglio di Stato nella decisione, il Codice Appalti impone di dichiarare l’assenza di violazioni gravi definitivamente accertate.
Dal momento che la soglia di gravità è fissata a 100 euro di debito previdenziale, e che non deve comunque esserci uno scostamento maggiore del 5% tra le somme dovute e quelle versate, la Stazione Appaltante aveva escluso un’impresa con un arretrato di 14 mila euro nei confronti dell’Inps.
I giudici di palazzo Spada scrivono, quindi, che
Con riguardo, in particolare, allo scostamento percentuale, l’omissione contributiva è stata totale per tre periodi di contribuzione e, ragguagliata all’intero arco annuale di contribuzione, supera ampiamente il limite di tolleranza del 5 %. La statuizione della stazione appaltante di esclusione dalla gara non si configura pertanto irragionevole – in raffronto ai parametri che in via ordinaria presiedono il rilascio del d.u.r.c. – né sproporzionata al fine perseguito dalla disciplina sui requisiti di ammissione alle gare pubbliche che, con riguardo alla c.d. correntezza contributiva, eleva ad elemento di affidabilità della ditta contraente il corretto assolvimento degli obblighi di contribuzione nei confronti delle maestranze ed, allo stesso tempo, ne rafforza l’ adempimento a salvaguardia di diritti non disponibili del lavoratore. Poiché il requisito di correntezza contributiva va posseduto, come ogni altro requisito di ammissione, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, non esplica effetto sanante la sua regolarizzazione in data successiva.
E a nulla è valso, per il Consiglio di Stato, il fatto che la stazione appaltante non abbia motivato la sussistenza degli “estremi di gravità dell’inadempienza contributiva – per di più in prosieguo sanata con ravvedimento operoso”.