Negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di indicare quali siano i principali criteri di ripartizione delle più importanti spese condominiali. Criteri che vedono gli oneri ordinari in capo all’inquilino, e quelli straordinari in capo al proprietario. Non mancano tuttavia le eccezioni e le deroghe a questa disciplina generale, con la conseguenza di rendere piuttosto intricato il panorama delle ripartizioni degli oneri accessori condominiali tra locatore e conduttore.
Prima di addentrarci nello specifico a comprendere come vengono ripartite le spese condominiali sull’ascensore, ricordiamo brevemente come l’art. 1576 c.c. preveda, come criterio generale, che il locatore / proprietario debba eseguire tutte le riparazioni necessarie, ad eccezione di quelle di piccola manutenzione, che rimangono invece a carico del conduttore / inquilino. Tutte le spese ordinarie rimarranno quindi a carico dell’inquilino, mentre il proprietario sarà tenuto solo a intervenire in caso di manutenzione straordinaria.
Per capire se le spese sull’ascensore sono da considerarsi ordinarie o meno, dobbiamo addentrarci più nello specifico su tale ambito. Possiamo pertanto affermare come ricadano sulle spalle del conduttore gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e alle piccole riparazioni, così come le spese relative ai consumi di energia elettrica per forza motrice e illuminazione, le ispezioni e i collaudi.
Saranno invece di competenza del locatore gli oneri relativi all’installazione e alla manutenzione straordinaria degli impianti, nonché le spese per l’adeguamento alle nuove disposizioni di legge.
Fa riferimento alle spese per l’ascensore anche la l. 392 / 78, Disciplina delle locazioni di immobili urbani, laddove si precisa che sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, nonché alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.
Ne deriva che le singole parti sono libere di negoziare una diversa ripartizione degli oneri.