Gli animali in condominio ottengono nuove tutele. La riforma ha infatti introdotto – attraverso la nuova formulazione del codice civile – una norma che impedisce ai regolamenti condominiali di escludere gli animali domestici. Gli animali ammessi sono tuttavia quelli domestici, mentre la tutela è più ristretta per gli animali esotici. Ma vediamo più nel dettaglio cosa cambia per il condominio e per i suoi regolamenti e, soprattutto, per i nostri amici a quattro o due zampe.
Anzitutto, la riforma del condominio introduce una importante distinzione tra animali domestici e animali esotici. I primi sono, in sintesi, cani, gatti, conigli, criceti e altri animali appartenenti a tale macro categoria. Per essi, buone notizie: il legislatore ha infatti affermato che non si può impedire a un condominio di tenere un animale domestico, nemmeno se tale divieto rientra nel regolamento condominiale. Per quanto concerne invece gli animali esotici (come ad esempio i serpenti), la tutela non è così ampia, poiché non si può impedire al regolamento condominiale di introdurre importanti divieti in proposito (vedi anche Animali in condominio, si ai gatti liberi nelle parti comuni).
Le novità, che entreranno in vigore a partire dal 18 giugno 2013, non sono tuttavia di assoluta applicazione, dovendosi rapportare con altri diritti dei condomini (es. la quiete degli ambienti comuni). Inoltre, il tutto dovrà essere reso in sinergia con il diritto alla salute, garantito dalla Carta Costituzionale a quei condomini che soffrono di patologie come allergie o gravi forme di asma.
Insomma, questi e altri elementi fanno propendere le facili interpretazioni verso margini di esame abbastanza ampi. In altri termini, anche con le nuove norme, ben più favorevoli, non è detto che chi possiede un animale domestico abbia vita facile. È invece probabile che i giudici possano esprimersi sulla necessità di realizzare sinergie e “incastri” tra le varie forme di tutela, con pronunce attese già nella seconda parte dell’anno (vedi anche Regole condominiali animali).