In questi ultimi giorni sono circolare notizie riguardo a delle presunte discriminazioni per quanto riguarda la vendita di alloggi del patrimonio immobiliare aziendale di Poste Italiane. A questo proposito Poste Italiane, con un comunicato ufficiale, ha sottolineato e precisato come il programma di vendita degli alloggi aziendali sia disciplinato da una apposita Legge, la numero 560 del 24 dicembre del 1993, che stabilisce che gli alloggi possono essere venduti a terzi solo se sono in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti; questo al fine poi di non incorrere nella decadenza dal diritto all’assegnazione di alloggi “Erp”, ovverosia di edilizia residenziale pubblica. L’oggetto del contendere, in particolare, è quello relativo, in materia di vendita degli alloggi Erp, al requisito della cittadinanza italiana che, ha ribadito Poste Italiane, è stabilito per Legge ragion per cui il colosso postale non ha adottato alcuna procedura in qualche modo discriminatoria.
Le norme applicate, ricorda altresì Poste Italiane, sono condivise a pieno anche dagli Enti e dalle Amministrazioni Locali su tutto il territorio nazionale, ragion per cui i requisiti definiti dal Disciplinare di gara preparato da Poste Italiane sono gli stessi stabiliti bei bandi di gara per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei Comuni italiani. Inoltre, Poste italiane, nel far leva sulla normativa vigente nella procedura di vendita dei propri immobili, rammenta che tutti gli immigrati che sono in possesso della cittadinanza italiana potranno partecipare senza discriminazioni all’asta per l’acquisto degli alloggi.
Oltre alla cittadinanza italiana, per la partecipazione al bando per la vendita degli alloggi si devono avere anche i seguenti requisiti: mancanza di diritto di proprietà di altro alloggio nello stesso ambito provinciale; reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite che viene stabilito dalla Regione di competenza; il richiedente non deve essere in possesso di nessun’altra precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici; ed infine serve la residenza nell’ambito provinciale in cui è presente l’alloggio.